(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15
«Norme  in  materia  di  commercio  al dettaglio su aree pubbliche in
attuazione  del  decreto  legislativo  n.  114/98  e "Primi indirizzi
regionali  di  programmazione  del  commercio  al  dettaglio  su aree
                            pubbliche"».

   1.  Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di
commercio  al  dettaglio  su aree pubbliche in attuazione del decreto
legislativo   n.   114/1998   e   «Primi   indirizzi   regionali   di
programmazione  del  commercio  al dettaglio su aree pubbliche») sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  nel  titolo  della legge le parole «in attuazione del decreto
legislativo  n. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione
del commercio al dettaglio su aree pubbliche»» sono soppresse;
    b) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 1
    (Ambito di applicazione e definizioni)
.  -  1.  La  presente  legge, in attuazione degli articoli 117 e 118
della  Costituzione,  disciplina  l'esercizio  del  commercio su aree
pubbliche   nel   rispetto   della   normativa  comunitaria  e  delle
disposizioni legislative dello Stato.
    2. Ai fini della presente legge si intendono per:
    a)  commercio  su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci
al  dettaglio  e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate
sulle  aree  pubbliche,  comprese quelle del demanio lacuale, o sulle
aree   private   delle  quali  il  comune  abbia  la  disponibilita',
attrezzate o meno, coperte o scoperte;
    b)  aree  pubbliche,  le  strade,  le  piazze, comprese quelle di
proprieta'  privata,  gravate  da servitu' di passaggio ed ogni altra
area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
    c)  posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il
comune  abbia  la  disponibilita',  che  viene  data  in  concessione
all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
    d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia
la  disponibilita',  composta  da  almeno  tre posteggi, attrezzata o
meno, destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di
pubblici servizi;
    e)  fiera,  la  manifestazione  caratterizzata dall'afflusso, nei
giorni  stabiliti,  sulle  aree  pubbliche  o  private delle quali il
comune   abbia   la   disponibilita',  di  operatori  autorizzati  ad
esercitare   il   commercio   su  aree  pubbliche,  in  occasione  di
particolari ricorrenze, eventi o festivita';
    f)  presenze  in un mercato o in una fiera, il numero delle volte
che l'operatore si e' presentato in tale manifestazione, prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
    g)  presenze  effettive  in  un mercato o in una fiera, il numero
delle  volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita'
in tale manifestazione.»;
    c) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:
    «Art. 1-bis
    (Requisiti per lo svolgimento dell'attivita').
-  1.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
    a)  abbiano  riportato  una  condanna  con  sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva  non  inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
sentenza  passata  in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli
II,  VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di
ricettazione,   riciclaggio,   insolvenza   fraudolenta,   bancarotta
fraudolenta,  usura,  sequestro  di  persona  a  scopo di estorsione,
rapina;
    c)  abbiano  riportato  due  o piu' condanne a pena detentiva o a
pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  accertate con sentenza passata in giudicato, per uno
dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515,
516 e 5l7 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione
o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    d)  siano  stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di
cui  alla  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita')  o  nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste  dalla  legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia),   ovvero  siano  stati  dichiarati  deliri  quanti  abituali,
professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.
    2.   L'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato sulla base della normativa vigente.
    3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1, lettere a), b) e c) il
divieto di esercitare l'attivita' permane per la durata di tre anni a
decorrere  dal  giorno  in  cui la pena e' stata scontata o si sia in
altro  modo  estinta.  Qualora  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale  della  pena,  non  si  applica  il divieto di esercizio
dell'attivita'.
    4.   L'esercizio  dell'attivita'  di  vendita,  relativamente  al
settore  merceologico alimentare, e' consentito a chi sia in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
    a)  avere  frequentato  con esito positivo un corso professionale
per   il   commercio  relativo  al  settore  merceologico  alimentare
istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
    b)  avere  esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  l'attivita'  di  vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' di
vendita nel settore merceologico alimentare in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di  coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,
in  qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dall'iscrizione
all'istituto nazionale previdenza sociale;
    c)  essere  stato iscritto al registro esercenti il commercio, di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per
uno  o  piu'  gruppi  merceologici  individuati all'art. 12, comma 2,
lettere  a),  b)  e  c), del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  4  agosto  1988,  n.  375  (Norme  di
esecuzione  della  legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del
commercio).
   5.  L'autorizzazione all'attivita' di vendita sulle aree pubbliche
dei  prodotti  alimentari  abilita  anche  alla  somministrazione dei
medesimi  se  il  titolare risulta in possesso dei requisiti previsti
per    l'una   e   per   l'altra   attivita'.   L'abilitazione   ella
somministrazione  deve  risultare  da apposita annotazione sul titolo
autorizzatorio.
   6.   Per   i   cittadini   di  Paesi  membri  dell'Unione  europea
l'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  al comma 4 e'
effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento della qualifiche professionali,
nonche'  della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive
sulla  libera  circolazione  delle persone a-seguito dell'adesione di
Bulgaria  e  Romana).  Per  i  cittadini  di  Paesi  non appartenenti
all'Unione  europea  la verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma  4  e'  effettuata  dal  comune  nel  rispetto  delle normativa
internazionali e nazionali, nonche' degli indirizzi di programmazione
regionale.
   7.  Nel caso di societa' il possesso dei requisiti di cui al comma
4  e'  richiesto  con riferimento al legale rappresentante o ad altra
persona specificamente preposta o delegata all'attivita' commerciale.
   8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le
materie  del  corso  professionale  di  cui  al  comma 4, lettera a),
individuando  la  materie  idonee  a consentire l'apprendimento delle
disposizioni  relative  alla  tutela  della  salute, alla sicurezza e
all'informazione    del    consumatore    finale    e    garantendone
l'effettuazione  anche  tramite  rapporti  convenzionali con soggetti
idonei;  a  tal  fine  sono prioritariamente considerate le Camere di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  (CCIAA),  le
associazioni  imprenditoriali  piu'  rappresentative  ai  sensi della
normativa   statale  vigente  e  gli  enti  e  le  societa'  da  esse
costituiti.
   9.  La  Giunta  regionale stabilisce altresi' l'organizzazione, la
durata  e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il
livello  professionale  o  la  qualificazione  degli  operatori,  con
particolare   riferimento   alle   normativa  in  materia  di  tutela
dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.»;
    d)  al  comma  2  dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
   «,  con divieto di posizionare la merce sul terreno o sii banchi a
terra,  nel  rispetto  della  vigenti normative igienico-sanitana. E'
fatto  altresi' divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della
stessa  giornata  e  di  effettuare la vendita a mano di 250 metri da
altro  operatore  itinerante,  fatti  salvi  i  comuni  montani  come
classificati  dalla  legge  regionale  n.  15  ottobre  2007,  n.  25
(Interventi  regionali  in  favore  della  popolazione  dei territori
montani)   e   successivi   provvedimenti   attuativi,   che  possono
disciplinare  la materia stilla base delle proprie esigenze. Chiunque
violi i divieti di cui al presente comma e' punito con la sanzione di
cui all'art. 8, comma 4-ter.»;
    e)  al  comma  3  dell'art.  2  le parole «all'art. 5 del decreto
legislativo» sono sostituite dalle parole «all'art. 1-bis»;
    f) dopo il comma 3 dell'art. 2 e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Salvo  proroga  per  comprovata  necessita', il titolare
delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
entro  sei  mesi  dal  rilascio, deve iniziare l'attivita' di vendita
assolvendo  agli  obblighi  amministrativi,  previdenziali, fiscali e
assistenziali  previsti  dalle  disposizioni  vigenti.  Nei  casi  di
mancato adempimento ovvero dal venire meno, ad attivita' iniziata o a
seguito  di  subingresso,  anche  di  uno  solo  degli obblighi sopra
elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 4-bis.»;
    g) al comma 4 dell'art. 2 le parole «di cui all'art. 28, comma 1,
lettera  a) del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «su
posteggi dati in concessione»;
    h) al comma 5 dell'art. 2 le parole «di cui all'art. 28, comma 1,
lettera  b) del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «in
forma itinerante»;
    i)  al  comma  6  dell'art.  2 dopo la parola «merceologici» sono
inserite  le  parole  «alimentare non alimentare» e le parole «di cui
all'art.  5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 1-bis»;
    j)  dopo  il  comma  6  dell'art.  2  sono  aggiunti,  in fine, i
seguenti:
    «6-bis.  L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita
sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari  abilita anche alla
somministrazione  dei medesimi se il titolare risulta in possesso dai
requisiti prescritti per le rispettive attivita'. L'abilitazione alla
somministrazione  deve  risultare  da apposita annotazione sul titolo
autorizzatorio.  L'esercizio  dal  commercio  su  aree  pubbliche dei
prodotti  alimentari  e' soggetto alle norme comunitaria, nazionali e
regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
    6-ter.  I  comuni,  avvalendosi  anche della collaborazione delle
associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a livello
regionale  a  delle  CCIAA,  annualmente  verificano,  mediante presa
d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare
della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3-bis.
    6-quater.  Le  autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere
esibite  in  originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di
vigilanza.   Al   fine   di  agevolare  le  operazioni  di  controllo
dell'attivita',  i  comuni  devono  rilasciare una carta di esercizio
nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli
operatori  e  i  titoli  autorizzatori  utilizzati  parlo svolgimento
dell'attivita'  nell'ambito  del  mercato,  della  fiera  o  in forma
itinerante.
    6-quinquies.  Senza  permesso  del  proprietario o dal gestore e'
vietato  il  commercio  su  aree  pubbliche  negli  aeroporti,  nelle
stazioni e nelle autostrade.»;
    k) dopo il comma 4 dell'art. 3 e' inserito il seguente:
    «4-bis.  Nei  centri storici di particolare pregio a comunque nei
centri  storici  dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti,  nonche' negli ambiti territoriali a forte attrattivita' di
cui all'art. 5-bis, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n.
22  (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia
di  orari  degli  esercizi  commerciali)  e'  vietato l'esercizio del
commercio  itinerante  svolto senza l'ausilio di mazzi o attrezzature
finalizzati  alla  vendita.  Chiunque  violi  il  divieto  di  cui al
presente comma e' punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter.»;
    l) dopo il comma 7 dell'art. 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «7-bis.  In  occasione  delle fiere il comune puo' concedere agli
esercizi  di  vicinato  in  sede  fissa  di vendere i propri prodotti
sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.»;
    m) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
    «Art.  3-bis  (Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di
particolare  pregio  su area pubbliche). - 1. La Regione favorisca la
qualificazione,  la  valorizzazione  e  il  mantenimento  delle  aree
mercatali  e  dei  mercati di valenza storica o di particolare pregio
architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.
   2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente:
    a)  stabilisce  i  requisiti,  le modalita' e le procedure per il
riconoscimento  dei  mercati  di  valenza  storica  o  di particolare
pregio;
    b)   procede   al   loro  riconoscimento  su  segnalazione  della
associazioni  di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle
CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;
    c)  individua,  in collaborazione con i comuni, specifiche azioni
volte alla loro promozione e valorizzazione.
   3.  I  comuni  sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza
storica   o   di   particolare  pregio  adottano  le  misure  atte  a
salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.»;
    n) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  4  (Funzioni  regionali).  - 1. Il Consiglio regionale, su
proposta  della  Giunta  regionale, definisce, con cadenza triennale,
gli  obiettivi  di  presenza e di sviluppo della aree mercatali e del
commercio  esercitato  in  forma itinerante tenendo conto delle altre
forme  distributive, dalla propensione al consumo della popolazione e
della qualita' del servizio da rendere al consumatore.
    2.  La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione
delle  aree  mercatali  e  fieristiche e provvede, nel rispetto delle
competenze   degli   enti   locali,  agli  ulteriori  adempimenti  di
disciplina  del  commercio  su aree pubbliche e al monitoraggio della
rete   distributiva  avvalendosi  anche  delle  CCIAA,  con  apposita
convenzione, con oneri a carico della Regione.»;
    o) i commi 1 e 2 dell'art. 5 sono cosi' sostituiti:
    «1.  L'autorizzazione  su  posteggi dati in concessione decennale
nei  mercati  e'  rilasciata  dal  comune  sede  del  posteggio ed e'
automaticamente  rinnovata  previa  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti   stabiliti   dalla   presente  legge  per  lo  svolgimento
dell'attivita'.
    2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da
assegnare in concessione.»;
    p)  alla  lettera  b)  del  comma 4 dell'art. 5 le parole «di cui
all'art.  5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 1-bis»;
    q)  dopo  la  lettera  a)  del comma 5 dell'art. 5 e' inserita la
seguente:
    «a-bis)  attestato  di  frequenza  ai  corsi di formazione di cui
all'art. 1-bis, comma 8; »;
    r)  dopo  il  comma  9  dell'art.  5  sono  aggiunti,  in fine, i
seguenti:
    «9-bis.  Il posteggio nella fiera puo' essere dato in concessione
decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
    9-ter.  Nella fiere di durata fino a due giornate e' obbligatoria
la  presenza  per  l'intera  manifestazione.  Nelle  fiera  di durata
superiora  a  due giorni e' ritenuto assente l'operatore che utilizzi
il  posteggio  per  un  periodo di tempo inferiore ai due terzi della
durata di ogni singola edizione.»;
    s) al comma 1 dell'art. 6 le parole «di cui all'art. 28, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo» sono soppresse;
    t)  alla  lettera  b)  del  comma 3 dell'art. 6 le parole «di cui
all'art.  5 del decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 1-bis»;
    u)  al  comma  1  dell'art.  7  le  parole «di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo»  sono  sostituite dalle parole «di cui all'art.
1-bis»;
    v)  al  comma  5  dell'art.  7  le  parole «di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo»  sono  sostituite dalle parole «di cui all'art.
1-bis»;
    w)   la   rubrica  dell'art.  8  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni»;
    x) il comma 4 dell'art. 8 e' cosi' sostituito:
    «4. Il comune revoca l'autorizzazione:
    a)  nel  caso  in cui il titolare non inizi l'attivita' entro sei
mesi  dalla  data  dell'avvenuto  rilascio  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 3-bis;
    b)  per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per
periodi  di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il
caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
    c)  qualora  l'operatore  titolare  di  autorizzazione itinerante
sospenda  l'attivita'  per  piu' di un anno, salvo proroga in caso di
comprovata necessita' non superiore a tre mesi;
    d)  nel  caso  in  cui il titolare non risulti piu' provvisto dei
requisiti  di  cui  all'art.  1-bis,  ovvero  siano  venuti  meno gli
elementi di cui all'art. 2, comma 3-bis, ovvero non sia stato assolto
l'obbligo   di  esibire  le  autorizzazioni  in  originale  ai  sensi
dall'art. 2, comma 6-quater;
    e)  in  caso  di  morte dal titolare dall'autorizzazione, qualora
entro   un   anno   non   venga   presentata   la   comunicazione  di
reintestazione;
    j)  per  mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero
di  edizioni  superiore  ad  un terzo di quelle previste nel triennio
successivo all'anno di effettuazione della fiera.»;
    y)  dopo  il  comma  4  dell'art.  8  sono  aggiunti,  in fine, i
seguenti:
    «4-bis. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza
la   prescritta   autorizzazione  o  fuori  dal  territorio  previsto
dall'autorizzazione  stessa,  nonche'  senza  l'autorizzazione  o  il
permesso  di  cui  all'art.  2,  comma  6-quinquies, e' punito con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da 1.500 euro a
10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
    4-ter.  Chiunque  violi  le limitazioni a i divieti stabiliti per
l'esercizio  del  commercio  sulle  aree  pubbliche  e' punito con la
sanzione  amministrativa  dal  pagamento  di  una somma da 500 euro a
3.000 euro.»;
    z)  la  lettera  c)  del  comma 1 dell'art. 9 e' sostituita dalla
seguente:
    «c)   e'   ammessa,   sentite  le  organizzazioni  del  commercio
maggiormente  rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di
mercati  di  cui  alla  presente  legge  che  si svolgono in giornate
domenicali o festive; »;
    aa) la lettera d) del comma 1 dell'art. 9 e' abrogata;
    bb)  alla lettera g) del comma 1 dell'art. 9 le parole «di cui al
Titolo IV del decreto legislativo» sono soppresse;
    cc) l'art. 11 e' abrogato;
    dd) il comma 2 dell'art. 13 e' abrogato;
    ee) l'art. 14 e' abrogato;
    ff) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 15
    (Disposizioni per i comuni).
-  1.  I  comuni  possono affidare alle associazioni di categoria e a
loro  consorzi, nonche' a societa' ed enti a loro collegati o da loro
controllati,  mediante  apposita convenzione, la gestione dei servizi
connessi  alla  aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo
sui  livelli  del  servizio  erogato.  Tali soggetti sono individuati
considerando in via prioritaria la rappresentativita' sindacale degli
operatori,  la  disponibilita'  di  sedi,  di personale, di strutture
tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare
adeguatamente   le   obbligazioni   derivanti   dalla  stipula  delle
convenzioni.»;
    gg) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 16
    (Attivita' con il sistema del battitore).
-  1.  Gli  operatori  che  esercitano l'attivita' con il sistema del
battitore   occupano  i  posteggi  a  loro  riservati,  a  titolo  di
assegnazione,  secondo  un  programma  di turnazioni concordato con i
comuni interessati.
    2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 5, i comuni sede dei
posteggi   riservati   ai   battitori   non   possono  modificare  la
destinazione dagli stessi.
    3.  Nei  mercati in cui non e' previsto un posteggio riservato ai
battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attivita'.
    4.  Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei
capoluoghi  di provincia e di quelli aventi una popolazione residente
superiora  a  quindicimila  abitanti,  possono  destinare  almeno  un
posteggio per l'esercizio dell'attivita' con il sistema del battitore
in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
    5.  I  posteggi  possono  essere  riassegnati  dai comuni, con le
modalita'   previste  dalle  presenti  disposizioni  regionali,  solo
qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi
complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.»;
    hh) l'art. 17 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 17
    (Norma  transitoria  e  di  prima  applicazione  degli  indirizzi
regionali).
1. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma
2,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di cui all'allegato A
alla presente legge, in quanto compatibili.
    2.  Entro  la  data  di  svolgimento  della  prima  fiera utile e
comunque   antro   centottanta   giorni   dalla   pubblicazione   dei
provvedimenti  di'  cui  all'art.  4,  comma  2, i comuni intaressati
procedono  d'ufficio,  per  ciascuna  fiera che si svolge nel proprio
territorio,   all'assegnazione   dei   posteggi   sulla   base  della
graduatoria   dalla   ultime  tre  edizioni  della  fiera  osservando
nell'ordine i seguenti criteri di priorita':
    a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
    b) maggior numero di presenze nella fiera;
    c)  anzianita'  dell'attivita'  di  commercio  su  aree pubbliche
attestate dal registro delle imprese.
    3.  Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti
di  cui  all'art. 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle
presenza   temporanea  nei  mercati  mediante  la  cancellazione  dai
nominativi  che,  nell'arco  dell'ultimo  triennio, non abbiano fatto
registrare  almeno  la  meta' delle presenze rispetto al totale dalla
giornate   di   effettuazione  dai  mercati  nell'arco  del  triennio
stesso.»;
    ii) dopo il comma 1 dell'art. 18 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui
all'art. 4, comma 2, l'allegato
    A
«Primi   indirizzi  regionali  di  programmazione  del  commercio  al
dettaglio su aree pubbliche» e' abrogato.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
    Milano, 31 marzo 2008
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/568 del
   18 marzo 2008